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Sez. U, Ordinanza n. 4807 del 07/03/2005 (Rv. 579447 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Riforma del diritto internazionale privato - Legge n. 218 del 1995 - Giurisdizione italiana - Ambito - Criterio generale della cittadinanza del convenuto - Esclusione - Dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579447-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)