Sez. L, Sentenza n. 4669 del 03/03/2006 (Rv. 587677 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensione di vecchiaia e di invalidità - Assegno di invalidità o pensione di inabilità - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento - Sopraggiunto stato di invalidità nel lavoratore titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Nel sistema previdenziale le pensioni di vecchiaia e di anzianità (quest'ultima destinata a scomparire, almeno nella denominazione, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, ex art. 1, comma 19, della legge n.335 del 1995) e l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità (legge n.222 del 1984) costituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quanto tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 della Costituzione. Il verificarsi di uno stato di invalidità nel lavoratore che sia già titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità non comporta, di conseguenza, l'insorgenza del diritto a fruire dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità); al contrario, l'art.1, comma 10, della legge n.222 del 1984 dispone che, al compimento dell'età stabilità per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)