Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 11/05/2001 (Rv. 546602 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Opposizione - Istanza di riduzione della sanzione - Motivazione - Obbligo del giudice - Sussistenza - Indicazione degli elementi che formano il giudizio di fatto - Osservanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO
Il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa, richiesto ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di ridurne la misura applicata dall'autorità amministrativa, assolve all'obbligo della motivazione - da adempiere anche in caso di rigetto dell'istanza - se, nel valutare complessivamente il fatto e la personalità dell'autore dell'illecito, indica nella formazione del suo giudizio di fatto, quali elementi assumono valore preminente rispetto agli altri.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)