Sez. 1, Sentenza n. 21235 del 05/11/2004 (Rv. 578356 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE | Esercizio non autorizzato dell'attività di cava - Sanzione amministrativa "ex" art. 9 e 29 legge reg. siciliana n. 127 del 1980 - Diversità dalle infrazioni penali previste dal d.P.R. n. 128 del 1959 - Duplicazione di sanzioni - Configurabilità - Esclusione.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 29 legge reg. siciliana n. 127 del 1980 è in via amministrativa sanzionato l'esercizio non autorizzato dell'attività di cava, fattispecie diversa dalle ipotesi previste agli artt. 6 (nomina di un direttore responsabile) e agli art. 24, 28 e 133 (denunce varie di esercizio) d.P.R. n. 128 del 1959 (recante disposizioni in ordine alle misure da adottarsi a difesa della sicurezza e della salute nelle miniere e nelle cave), in relazione alla quale l'art. 681 del medesimo decreto prevede una sanzione penale, deve escludersi, pertanto, che l'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui alla normativa regionale, comporti una duplicazione di sanzioni, vietata dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/12/1980 num. 127 art. 9, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 6, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 24, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 28, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)