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Sez. 3, Sentenza n. 10113 del 02/08/2000 (Rv. 539044 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Opposizione - Istanza di riduzione della sanzione - Motivazione - Obbligo del giudice - Sussistenza - Indicazione degli elementi che formano il giudizio, di fatto - Necessità.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539044-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO

Il giudice dell' opposizione a sanzione amministrativa, richiesto ai sensi dell' art. 23, undicesimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, di ridurne la misura applicata dall' autorità amministrativa, assolve all' obbligo della motivazione- da adempiere anche in caso di rigetto dell' istanza- se, nel valutare complessivamente il fatto e la personalità dell' autore dell' illecito, indica, nella formazione del suo giudizio, di fatto, quali elementi assumono valore preminente rispetto agli altri.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 09/12/1980 num. 127 art. 9, Legge Reg. Sicilia 09/12/1980 num. 127 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)