Sez. L, Sentenza n. 6399 del 28/10/1983 (Rv. 431131 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI OPERANTE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 300 DEL 1970 - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO CON LA PROCEDURA PREVISTA PER IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - FACOLTÀ DEL LAVORATORE DI ADIRE IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER FAR ACCERTARE LA INESISTENZA DEGLI ADDOTTI MOTIVI DI LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI OPERANTE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 300 DEL 1970 - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO CON LA PROCEDURA PREVISTA PER IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - FACOLTÀ DEL LAVORATORE DI ADIRE IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER FAR ACCERTARE LA INESISTENZA DEGLI ADDOTTI MOTIVI DI LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*
La disciplina degli accordi interconfederali sui licenziamenti, pur prevedendo procedure e regolamentazioni diverse rispettivamente per quelli individuali e per quelli collettivi, di guisa che il licenziamento intimato come collettivo per riduzione di personale non si converte in una somma di licenziamenti individuali per il solo fatto del mancato accordo fra le parti nella Sede sindacale prevista dall'accordo 21 aprile-20 dicembre 1950, non comporta tuttavia che tale originaria qualificazione del recesso plurimo debba ritenersi definitiva ed incontestabile o tale divenga a causa del fatto suddetto, dovendosi invece riconoscere ai lavoratori licenziati - pure nel caso in cui il datore di lavoro abbia provocato la procedura prevista per il caso di licenziamento collettivo - la legittima facoltà di adire il collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 per far accertare che i licenziamenti subiti sono stati disposti per ragioni estranee ad oggettive necessità di ridimensionamento dell'impresa o di ristrutturazione dell'attività aziendale, essendo all'Esercizio di siffatta facoltà (anteriormente all'entrata in vigore delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970) imprescindibilmente condizionata la possibilità di ottenere, in difetto di valide cause di impossibilità di prosecuzione del rapporto sul piano individuale, in Sede arbitrale o anche dal giudice, in caso di inerzia del datore di lavoro o delle organizzazioni sindacali nella Costituzione dello apposito organo, se non il ripristino del rapporto stesso, quanto meno sostitutivamente una penale in aggiunta al trattamento di liquidazione. (V 4307/78, mass n 393974; (V 4081/74, mass n 372698).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 18/10/1950, Contr. Coll. 20/12/1950, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1011 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)