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Sez. L, Sentenza n. 4081 del 06/12/1974 (Rv. 372698 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - OSSERVANZA DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - MANCATO ACCORDO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - ESCLUSIONE - INDAGINE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI. *
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372698-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - OSSERVANZA DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - MANCATO ACCORDO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - ESCLUSIONE - INDAGINE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI. *

Nel settore dell'industria, il licenziamento per riduzione di personale - qualora sia provata, da parte dell'imprenditore, la piena osservanza della procedura conciliativa, prevista dall' accordo interconfederale del 5 maggio 1965, indipendentemente dal fatto che l'incontro tra le contrapposte associazioni sindacali abbia avuto esito negativo o positivo - e 'collettivò, fermo l'Obbligo del datore di lavoro di attenersi ai criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare, stabiliti dall'accordo medesimo. Nell'ipotesi di mancato accordo, siffatto licenziamento non si converte automaticamente e percio soltanto in licenziamento individuale, nei confronti di ogni singolo lavoratore. Il giudice adito da quest'ultimo, che sostenga, in contrasto con il datore di lavoro, la sussistenza di un licenziamento individuale, dovra accertare direttamente ed autonomamente, prescindendo dalle eventuali procedure convenzionali preventive seguite dall'attore, in base all' accordo sui licenziamenti individuali del 29 aprile 1965, se effettivamente, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, ricorrano o meno gli estremi qualificanti il licenziamento collettivo, senza tuttavia poter sindacare le scelte imprenditoriali circa le dimensioni dell'impresa e la necessita di riduzione, modificazione o ristrutturazione dell'azienda, ma limitandosi a valutare se le dedotte suddette scelte siano state in realta, nel caso concreto, operate. (V 2496'72, mass n 359973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 29/04/1965, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 1, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)