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Sez. U, Sentenza n. 7340 del 27/07/1998 (Rv. 517512 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DAL PREFETTO | Decreto del prefetto - Natura giuridica - Domanda in giudizio - Esclusione - Esercizio di potere di veto - Configurabilità - Effetti - Sospensione del processo (a seguito degli adempimenti rimessi al pubblico ministero e al capo dell'ufficio) - Onere delle parti di proporre regolamento di giurisdizione in un termine perentorio - Sussistenza - Mancato rispetto del termine - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517512-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DAL PREFETTO

Il decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, richiede, a norma degli artt. 41, secondo comma, e 368 cod. proc. civ., che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, costituisce in realtà, più che la formulazione di una domanda, l'esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi dall'art. 368, terzo comma, al pubblico ministero e al capo dell'ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l'onere per le parti del giudizio di investire della questione di giurisdizione la Corte di cassazione, mediante ricorso per regolamento di giurisdizione da proporre nel previsto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)