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Sez. 1, Sentenza n. 41567 del 18/09/2009 Cc. (dep. 29/10/2009) Rv. 245046 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime ex art. 41 bis ord. pen. - Istanza di revoca - Abrogazione della norma che la consentiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245046-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'istanza di revoca del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, comma secondo ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), pur ritualmente presentata, non può più essere presa in considerazione, in virtù del principio "tempus regit actum", dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha soppresso l'istituto, ma può essere valutata, ricorrendone le condizioni, come reclamo contro il D.M. di sottoposizione al regime di detenzione speciale. (Conf. sez. I, 18 settembre 2009 n. 41569, Lucchese).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)