Sez. 1, Sentenza n. 18021 del 25/02/2011 Cc. (dep. 09/05/2011) Rv. 250272 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento "ex" art. 41 "bis" ord. pen. - Richiesta di revoca anticipata - Silenzio rifiuto - Reclamo - Esperibilità - L. n - 94 del 2009 - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza il rigetto, per silenzio rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, benché con la novella introdotta dalla L. n. 94 del 2009 non sia più prevista la possibilità di una revisione, neanche per sopravvenienze, di detto provvedimento, e ciò in ragione del carattere di rimedio generale dell'istituto del reclamo avverso i provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14 "ter" ord. pen (V. Corte cost. n. 190 del 2010).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)