Sez. 3, Sentenza n. 2142 del 27/05/1975 (Rv. 375908 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI FATTORI RELATIVI DA PARTE DEL DANNEGGIATO - IRRISARCIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI FATTORI RELATIVI DA PARTE DEL DANNEGGIATO - IRRISARCIBILITA.*
Il danno alla vita di relazione non si identifica con il semplice pregiudizio estetico o con disturbi meramente endogeni e soggettivi, che eventualmente possono integrare il danno morale, ma neppure coincide con le componenti del danno patrimoniale gia prese in considerazione ai fini del risarcimento, cosi da attribuire al danneggiato una duplicazione di questo. Correttamente, quindi viene esclusa la sussistenza di un danno alla vita di relazione, che costituisca un quid pluris rispetto al danno patrimoniale gia liquidato, qualora il danneggiato non abbia neppure indicato in quale specifico fattore di mancato guadagno esso debba ravvisarsi. (V 1346/71, mass n 351572; 3859/69, mass n 344201; (V 2259/69, mass n 341632).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)