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Sez. 7, Ordinanza n. 6557 del 04/11/2016 Cc. (dep. 10/02/2017) Rv. 269036 - 01

CACCIA - IN GENERE | Detentore di esemplare di fauna selvatica - Possibilità di dimostrarne la provenienza non illegittima - Sussistenza - Relativo onere della prova.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269036-01

CACCIA - IN GENERE

È possibile, per il detentore di un esemplare di fauna selvatica, dimostrarne la provenienza non illegittima, con conseguente esclusione di sua responsabilità penale; l' "onus probandi" incombe, però, su di lui e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art.21, comma primo lett. e), l. 11 febbraio 1992, n.157 è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1 lett. E, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)