Sez. 3, Sentenza n. 8877 del 08/05/1997 Ud. (dep. 02/10/1997) Rv. 209368 - 01
CACCIA - IN GENERE | Detentore di esemplare di fauna selvatica - Possibilità di dimostrarne la provenienza non illegittima - Sussistenza - Relativo onere della prova - Fattispecie: nascita ed allevamento in cattività non provati.
CACCIA - IN GENERE
È possibile, per il detentore di un esemplare di fauna selvatica, dimostrarne la provenienza non illegittima, con conseguente esclusione di sua responsabilità penale; l' "onus probandi" incombe, però, su di lui e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art.21, comma 1 lett. e) Legge 11 febbraio 1992, n.157 è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il Pretore, pur condividendo l'orientamento innanzi indicato e propugnato dalla difesa, aveva ritenuto - sulla base delle acquisizioni processuali - non raggiunta la prova, gravante sull'imputato, che gli esemplari di uccelli particolarmente protetti (un'aquila reale e due falchi pellegrini) da lui detenuti fossero nati ed allevati in cattività).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 17, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)