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Sez. 3, Sentenza n. 8863 del 23/01/2025 Ud. (dep. 03/03/2025) Rv. 287681-01

CACCIA - IN GENERE | Contravvenzione di uccellagione - Detentore di esemplare di fauna selvatica - Dimostrazione della sua provenienza non illegittima - Onere della prova - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287681-01

CACCIA - IN GENERE

In tema di reati venatori, il detentore di un esemplare di fauna selvatica è tenuto a dimostrarne la provenienza non illegittima per escludere la propria responsabilità in ordine alla contravvenzione di uccellagione, di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, incombendo su di lui, e non sulla pubblica accusa, l'"onus probandi", posto che la regola generale sancita dall'art. 21, comma 1, lett. e), della legge citata è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2 com. 1 lett. E)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)