Sez. 2, Sentenza n. 6107 del 01/06/1993 (Rv. 482612 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Società | Diritti derivanti dai rapporti sociali - Identificazione - Criteri - Pagamento di un debito sociale - Obbligo assunto da un socio unitamente ad altri - Pagamento - Recupero della quota - Azione di regresso - Prescrizione breve - Applicabilità - Condizioni.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Società
I rapporti sociali ai quali si applica la prescrizione breve di cui all'art. 2949 cod. civ. si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, la cennata prescrizione breve è applicabile all'azione di regresso proposta dal socio che, avendo assunto con altri soci di provvedere al pagamento di un debito sociale (o di fornire alla società i mezzi per provvedervi), siasi rivolto ad altro socio per il recupero della quota facente capo a quest'ultimo, solo ove risulti accertato che il rapporto costituitosi fra i soci trovi la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, presentando anche per quanto riguarda i mezzi di attuazione di esso (nella specie, con la sottoscrizione della girata di un assegno bancario), un vincolo di conseguenzialità genetica con i rapporti e l'ordinamento della società stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)