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Sez. L, Sentenza n. 2589 del 27/04/1982 (Rv. 420446 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO DI UN LAVORATORE FACENTE USO DI PROPRIO AUTOVEICOLO PER RIENTRARE ALLA PROPRIA ABITAZIONE DISTANTE SETTANTACINQUE CHILOMETRI.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420446-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO DI UN LAVORATORE FACENTE USO DI PROPRIO AUTOVEICOLO PER RIENTRARE ALLA PROPRIA ABITAZIONE DISTANTE SETTANTACINQUE CHILOMETRI.*

Poiché l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 ha, nella ratio legis, un contenuto obiettivo, il rischio in itinere, rientrante nella previsione di tale articolo, deve essere intimamente ricollegabile al lavoro e non già alla volontà del lavoratore, che, sebbene per motivi apprezzabili sul piano morale, abbia comunque liberamente scelto di affrontare tale rischio comune alla generalità. (nella specie, la Corte in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto esistente un rischio elettivo non indennizzabile nell'infortunio subito da lavoratore dipendente, che, facendo uso di proprio autoveicolo, rientrava, come ogni giorno, alla propria abitazione, distante settantacinque chilometri dal posto di lavoro, e che, pur godendo di una speciale indennità di trasferta, aveva scelto di non risiedere nel centro del lavoro). (V 3599/80, mass n 407442; (V 1536/78, mass n 390912; (Conf 3495/79, mass n 399906).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)