Sez. L, Sentenza n. 1536 del 04/04/1978 (Rv. 390912 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - USO DI MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DA QUELLI DI PUBBLICO SERVIZIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - USO DI MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DA QUELLI DI PUBBLICO SERVIZIO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
L'infortunio in itinere dipende da un rischio specifico ed รจ coperto dall'Assicurazione obbligatoria quando il lavoratore utilizzi mezzi di trasporto diversi da quelli di pubblico servizio, nel caso in cui questi ultimi non coprono l'intero percorso dall'abitazione al luogo di lavoro o sono effettuati con orari incompatibilmente diversi da quelli dei turni di lavoro, sempre che le provvidenze del datore di lavoro per il ristoro ed il pernottamento dei lavoratori nel luogo di lavoro manchino ovvero, pur sussistendo, impongano una permanenza del lavoratore fuori della propria abitazione non giustificata dalla distanza tra questa ed il luogo di lavoro. In tale ipotesi sono irrilevanti l'appartenenza del mezzo di trasporto, il relativo tipo e la sussistenza o meno dell'autorizzazione del datore di lavoro a servirsene.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)