Sez. 1, Sentenza n. 4589 del 21/05/1990 (Rv. 467300 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella controversia promossa dal creditore per conseguire il pagamento di un credito pecuniario, quale l'indennità espropriativa, la domanda di riconoscimento del maggior danno per "mora debendi", ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., integra una pretesa ulteriore e diversa, per "petitum" e per "causa petendi", e, pertanto, non può essere per la prima volta introdotta nel corso del giudizio di primo grado (o di unico grado), ove il debitore, eccependone la tardività, rifiuti di accettare il contraddittorio. (V 1972/85, mass n 439882).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)