Sez. L, Sentenza n. 1716 del 17/02/1987 (Rv. 451101 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE - NOZIONE - INFERMITÀ DI DURATA INCERTA ED INDETERMINATA - MERA REVERSIBILITÀ - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE - NOZIONE - INFERMITÀ DI DURATA INCERTA ED INDETERMINATA - MERA REVERSIBILITÀ - IRRILEVANZA.*
Il requisito della permanenza della riduzione della capacità di guadagno, cui fa riferimento l'art. 10 del d.R. l. 14 aprile 1939 n. 636, non S'identifica con l'irreversibilità dello stato morboso invalidante, in quanto anche una malattia emendabile e guaribile può dar luogo ad una situazione di Invalidità pensionabile quando risulti di durata incerta e indeterminata, e comunque non breve; pertanto, per escludere l'indicato requisito, il giudice non può limitarsi ad affermare l'emendabilità delle infermità accertate, ma deve anche indagare sul tempo occorrente per il miglioramento o la guarigione delle stesse. (Conf 1198/85, mass n 439317; (Conf 4781/79, mass n 401370).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)