Sez. 3, Sentenza n. 961 del 07/04/1970 (Rv. 346422 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA AL DANNEGGIANTE DEL RIMBORSO DELL'INDENNITA - NECESSITA - MANCANZA - AZIONE DELL'INDENNIZZATO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA AL DANNEGGIANTE DEL RIMBORSO DELL'INDENNITA - NECESSITA - MANCANZA - AZIONE DELL'INDENNIZZATO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
La surroga dell'assicuratore, di cui all'art 1916 cod civ, non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento dell'indennita all'assicurato, bensi quando l'assicuratore, avvalendosi del disposto della citata norma, richieda al danneggiante il rimborso dell'indennita. Pertanto, qualora l'assicuratore non si avvalga di tale facolta il danneggiato, ancorche abbia gia riscosso l'indennita assicurativa, puo agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione e l'autore del danno, pagando si libera della sua obbligazione con effetto estensivo anche nei confronti dell'assicuratore. (Conf 971-68, massima n 332353 V 1197-67, massima n 327662).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)