Sez. 3, Sentenza n. 971 del 29/03/1968 (Rv. 332353 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA AL DANNEGGIANTE DEL RIMBORSO DELL'INDENNITA- NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA AL DANNEGGIANTE DEL RIMBORSO DELL'INDENNITA- NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI.*
La surroga dell'assicuratore, non avviene automaticamente, per effetto del solo pagamento dell'indennita in favore dell'assicurato danneggiato, ma quando l'assicuratore, avvalendosi del disposto dell'art. 1916 cod.civ., richieda al danneggiante il rimborso dell'indennita. Qualora, pertanto, l'assicuratore non si avvalga di tale facolta, il danneggiato, ancorche abbia riscosso l'indennita assicurativa, puo agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennita stessà e l'autore del danno, pagando, si libera della sua obbligazione e puo chiedere che venga respinta l'eventuale Azione proposta dall'assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)