diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 20/12/2006 (Rv. 594745 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Dovere del giudice di interpretare e qualificare la domanda - Decisione nei limiti della domanda come interpretata - Ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594745-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di merito, che abbia esercitato il doveroso compito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte - senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima e tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa - e si sia, quindi, nel pronunciare su di essa, attenuto ai limiti della domanda come interpretata. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello che, dopo aver qualificato la domanda come azione di risarcimento del danno patrimoniale - e non di danno morale, come preteso dal convenuto - dipendente da un pregiudizio arrecato alla credibilità professionale dell'attore, ha affermato che tale danno era stato correttamente accertato e liquidato, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)