Sez. L, Sentenza n. 16369 del 20/11/2002 (Rv. 558619 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Spettanza al giudice in via esclusiva - Diversa qualificazione della domanda rispetto alla deduzione dell'attore - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Diversa qualificazione nel giudizio di secondo grado - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio compete in via esclusiva al giudice, in relazione ai fatti allegati e provati dalle parti. Pertanto, non incorre nel vizio di extrapetizione la sentenza che, qualificato come rapporto di lavoro subordinato " part time" quello dedotto come rapporto a tempo pieno dal ricorrente con richiesta dei consequenziali emolumenti, determini le spettanze retributive in misura proporzionalmente ridotta rispetto a quelle reclamate, né tale diversa qualificazione del rapporto è inibita al giudice di secondo grado, con il solo limite determinato dall'obbligo di lasciare inalterati "petitum" e "causa petendi", e purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice che, non investite dalla impugnazione, siano passate in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)