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Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010 (Rv. 613802 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Giudizio di appello - Qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Extrapetizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613802-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice (anche d'appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente dal vizio di extrapetizione la sentenza d'appello che aveva qualificato come "datio in solutum" il rapporto giuridico dedotto in giudizio, qualificato invece dal giudice di primo grado come compensazione di crediti reciproci).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)