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Sez. L, Sentenza n. 4364 del 25/06/1983 (Rv. 429260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RICORSO DEL DIRIGENTE LICENZIATO AD UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - ART. 22 DEL C.C.N.L. 18 DICEMBRE 1975 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RICORSO DEL DIRIGENTE LICENZIATO AD UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - ART. 22 DEL C.C.N.L. 18 DICEMBRE 1975 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE - CONFIGURABILITÀ.*

L'art. 22 del C.C.n.L. 18 dicembre 1975 per i dirigenti di aziende commerciali che prevede l'istituzione, a cura delle competenti associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, avente il compito di pronunciarsi sui ricorsi previsti in contratto, al quale il dirigente licenziato può ricorrere e che, dopo un tentativo di conciliazione ed in caso di fallimento dello stesso, emette il proprio lodo e, qualora accolga, con motivato giudizio, il ricorso del dirigente, dispone a carico della azienda il versamento di una indennità "supplementare" al trattamento economico di fine rapporto, sino ad un importo massimo pari al doppio delle mensilità di preavviso spettanti al dirigente stesso, configura una clausola compromissoria per arbitrato irrituale dal momento che lo stesso sussiste quando al terzo o ai terzi viene conferito il potere di decidere la controversia in via di composizione amichevole, conciliativa o transattiva, con l'emissione di un responso fondato prevalentemente sull'arbitrio del terzo, oppure quando le parti demandano al terzo il compito di fissare per loro una situazione incerta mediante un negozio di mero accertamento, sempre riconducibile alla loro comune volontà. (V 64114/81, mass n 417221; (V 616/80, mass n 404004; (V 1343/76, mass n 380038; (V 3275/75, mass n 377388).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Contr. Coll. 18/12/1975 num. 20, Contr. Coll. 18/12/1975 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)