Sez. 5, Sentenza n. 27035 del 07/12/2005 (Rv. 586921 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie di valore superiore a lire cinque milioni - Attore sprovvisto di assistenza tecnica - Ordine della commissione tributaria di conferire incarico a difensore abilitato - Necessità - Mancata emanazione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Illegittimità - Portata soggettiva della norma - Parte privata e parti "pubbliche" di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, il giudice chiamato a conoscere di una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è tenuto a disporre che l'attore che stia in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato; con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine. Ciò vale tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dalla parte privata, che qualora attore o appellante siano le altre parti, ("l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato"), menzionate dal precedente art. 10, atteso che la norma dell'art. 12, comma 1 ("le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"), sia per il suo tenore letterale, sia letta in correlazione con il richiamato passaggio dell'art. 10, induce logicamente ed inequivocabilmente a ritenere che non si sia inteso introdurre, con riferimento ai detti soggetti, alcuna deroga alla generale necessità della difesa tecnica - che trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 82 cod. proc. civ. -, gravante, salvo diverse specifiche previsioni di legge, su coloro i quali intendono agire o resistere in tutti i procedimenti contenziosi. Le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, infatti, in quanto poste in deroga ad un principio generale, sono di stretta interpretazione, e pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)