Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 30/05/1983 (Rv. 428612 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO POSITIVO COMPIUTO DALLA CORTE D'APPELLO CIRCA LA SUSSISTENZA NELLE CONDIZIONI EX ART. 797 N. 2 E 3 COD. PROC. CIV. - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO POSITIVO COMPIUTO DALLA CORTE D'APPELLO CIRCA LA SUSSISTENZA NELLE CONDIZIONI EX ART. 797 N. 2 E 3 COD. PROC. CIV. - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il positivo accertamento, compiuto dalla Corte d'appello e ad essa riservato in Sede di delibazione di una sentenza straniera, circa la sussistenza delle condizioni per la delibazione prescritte dall'art. 797 n. 2 e 3 cod. proc. civ. in ordine alla regolarità del procedimento svoltosi dinanzi al giudice straniero, non può essere (utilmente) censurato per difetto di motivazione davanti alla Corte di Cassazione, ove la parte non abbia specificamente precisato i punti, le circostanze e gli elementi dedotti in causa che, se valutati o più correttamente valutati dal giudice della delibazione, avrebbero potuto dimostrare che la citazione davanti al giudice straniero non era stata regolarmente notificata, o che non era stato concesso un congruo termine a comparire, o che non vi era stata regolare Costituzione delle parti, o che comunque era stato gravemente compresso e menomato in quel giudizio l'Esercizio del diritto di difesa. (V 563/82, mass n 418286; (V 5378/80, mass n 409257; (V 1367/71, mass n 351612).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)