Sez. L, Sentenza n. 5805 del 23/03/2004 (Rv. 571443 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingue straniere - Rapporto di lavoro autonomo o subordinato - Configurabilità - Condizioni - Accertamento relativo - Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
L'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, rimettendo al consiglio di amministrazione delle università la determinazione delle prestazioni e dei corrispettivi (salvo, per questi ultimi, il limite massimo costituito dal livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito) e nulla disponendo (a differenza di quanto previsto per i contratti dei professori e dei tecnici) in ordine al trattamento assistenziale e previdenziale dovuto ai lettori di lingue straniere, ha lasciato all'autonomia delle parti di adattare il contratto alle esigenze effettive della facoltà e di disciplinare il rapporto di lettorato come rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sicché l'una o l'altra natura del rapporto stesso non è determinabile a priori ma va desunta da specifica indagine sul caso concreto, rimessa al giudice di merito, i cui apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivati, senza che possa essere attribuito rilievo determinate (ai fini del riconoscimento della natura subordinata) all'espressione "assunzione" usata dalla legge e non potendosi escludere, in relazione a peculiari esigenze di singoli atenei, ipotesi di contratto di lavoro autonomo, limitate a prestazioni gestite in modo indipendente dal lettore. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la natura autonoma e non subordinata del rapporto intercorso tra il lettore e l'università).
Riferimenti normativi: Legge 21/02/1980 num. 28 art. 3, Legge 21/02/1980 num. 28 art. 6, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)