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Sez. U, Sentenza n. 3200 del 14/02/2007 (Rv. 595166 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre presso le Università italiane - Sopravvenuta disciplina contenuta nel d.l. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995 - Previsione della possibilità di assumere detti soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con contratti a tempo indeterminato o, per esigenze temporanee, a termine, espressamente qualificati come contratti di diritto privato - Conseguente attribuzione delle relative controversie ricadenti sotto tale disciplina alla giurisdizione del giudice ordinario - Contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 - Assoggettamento delle inerenti controversie alla giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595166-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 4, comma primo, del d.l. n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, è stata prevista, con decorrenza dal primo gennaio 1994, la facoltà per le Università di provvedere all'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, con la conseguente attribuzione della giurisdizione per le controversie attinenti a tali contratti conclusi successivamente a detta data al giudice ordinario, mentre, con riferimento alla disciplina antecedente riguardante il suddetto personale, restano devolute alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti i contratti stipulati tra le parti anteriormente alla individuata data, poiché, in assenza di una disposizione di legge derogativa, la natura pubblica del datore di lavoro determinava automaticamente il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua della riportata ricostruzione, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni relative ai contratti a termine stipulati tra l'Università per gli stranieri di Perugia e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 e la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti i contratti conclusi successivamente a tale data).

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1980 num. 28 art. 6, Legge 30/10/1981 num. 615 art. 3, Legge 17/02/1992 num. 204 art. 7 bis CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)