Sez. 3, Sentenza n. 19766 del 17/07/2008 (Rv. 604402 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Disciplina introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006 - Specifica indicazione dei documenti posti a fondamento del ricorso (art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.) - Indicazione della sede processuale di produzione nel giudizio di merito del documento individuato in ricorso - Necessità - Omissione - Conseguenze - Produzione del documento unitamente alla memoria depositata anteriormente all'adunanza in camera di consiglio - Rilevanza ai fini del superamento della causa di inammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della novella introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006, il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per essere assolto, postula che nel detto ricorso sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove é rintracciabile nel processo. Peraltro, deve rilevarsi che l'inammissibilità prevista dalla richiamata norma non può ritenersi superabile con la produzione del documento unitamente alla memoria depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio, in quanto la causa di inammissibilità riconducibile al n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)