Sez. 3, Ordinanza n. 29279 del 12/12/2008 (Rv. 606218 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Specifica indicazione dei documenti ai sensi dell'art. 366, primo comma, n.6, cod. proc. civ. - Modalità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per essere assolto, postula che nel detto ricorso sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove é rintracciabile nel processo. Pertanto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dal ricorrente, è necessaria la produzione del fascicolo di parte e l'indicazione dell'avvenuta produzione in ricorso con la specificazione che il documento è all'interno di esso; qualora sia stato prodotto dalla controparte, è necessaria l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo di tale parte o la produzione in copia; qualora, ai soli fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione sia ammissibile la produzione in sede di legittimità, è necessaria l'indicazione e la produzione unitamente al ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)