Sez. 1, Sentenza n. 2831 del 22/04/1986 (Rv. 445869 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI UNA STRADA CHE REALIZZI UN'ESIGENZA DI TRAFFICO SU SCALA NAZIONALE - ALTERAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE - DANNO ALLE CULTURE DI UN FONDO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI UNA STRADA CHE REALIZZI UN'ESIGENZA DI TRAFFICO SU SCALA NAZIONALE - ALTERAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE - DANNO ALLE CULTURE DI UN FONDO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA.*
La costruzione o ristrutturazione di una strada, che realizzi una esigenza di traffico su scala nazionale, non avvantaggia (sia pur indirettamente) la produttività di un dato fondo più di quanto giovi a tutti gli altri fondi, con cui lungo il suo percorso essa confina, e non è, quindi, riconducibile alle superiori esigenze della produzione agraria che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 913 cod. civ., possono eccezionalmente giustificare la modificazione del flusso naturale delle acque piovane, con corresponsione di una indennità al proprietario del fondo pregiudicato. Pertanto, ove dalla esecuzione dell'opera predetta derivi un'alterazione del deflusso delle acque che rechi danno alle colture di un fondo, il proprietario del medesimo è legittimato alla generale Azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., per il ristoro del danno, eventualmente comprensivo dell'esborso per l'esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione. (V 4822/80, mass n 408647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)