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Sez. L, Sentenza n. 3730 del 25/07/1978 (Rv. 393250 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DOMANDA AUTONOMA FONDATA SU UN ACCERTAMENTO CONTENUTO IN UNA SENTENZA INTERVENUTA NEI CONFRONTI DELLA STESSA CONTROPARTE E NON ANCORA PASSATA IN COSA GIUDICATA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE ED AL PAGAMENTO DELLE CONSEGUENTI DIFFERENZE RETRIBUTIVE.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393250-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DOMANDA AUTONOMA FONDATA SU UN ACCERTAMENTO CONTENUTO IN UNA SENTENZA INTERVENUTA NEI CONFRONTI DELLA STESSA CONTROPARTE E NON ANCORA PASSATA IN COSA GIUDICATA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE ED AL PAGAMENTO DELLE CONSEGUENTI DIFFERENZE RETRIBUTIVE.*

Qualora l'attore, proponendo autonomo giudizio, fondi le sue pretese su un accertamento contenuto in una diversa sentenza intervenuta nei confronti della stessa controparte e non ancora passata in cosa giudicata, il giudice, investito della domanda, non puo fondare la propria decisione su tale precedente sentenza, ma, attesa la necessaria pregiudizialita di questa decisione sul giudizio in corso, deve sospendere il processo pendente innanzi a lui, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale. (nella specie, con sentenza gravata da ricorso per Cassazione, era stato accertato il diritto degli attori ad una qualifica superiore. Con successivo ricorso, invocando tale accertamento, era stato richiesto il pagamento delle differenze retributive spettanti ed il giudice di merito aveva ritenuto di potere accogliere la domanda per l'autonomia delle due controversie. La suprema Corte, nel cassare quest'ultima sentenza, ha enunciato il principio di cui alla massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)