Sez. L, Sentenza n. 2037 del 20/03/1985 (Rv. 439947 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA SULL'"AN" - IMPUGNAZIONE - PENDENZE DEL RELATIVO GIUDIZIO - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - SOSPENSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE E GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA SULL'"AN" - IMPUGNAZIONE - PENDENZE DEL RELATIVO GIUDIZIO - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - SOSPENSIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE E GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE.*
La sentenza che riconosce ad una parte una ragione di credito nei confronti della controparte senza però determinare il "quantum debeatur", la cui liquidazione quindi viene rimessa ad un separato giudizio, si configura come sentenza di condanna generica, la cui stabilità comporta che il successivo giudizio di liquidazione per ottenere la sentenza di condanna specifica non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. in conseguenza dell'impugnazione della sentenza di condanna generica, bensì alla sospensione facoltativa del giudizio a norma dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.. (nella specie la C.S. ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice del merito che - in pendenza del giudizio d'impugnazione instaurato dal lavoratore avverso la sentenza di riconoscimento del diritto alla qualifica superiore e di condanna del datore di lavoro alle conseguenti differenze retributive - non aveva ritenuto di sospendere il giudizio instaurato dal lavoratore vittorioso per ottenere la liquidazione del suo credito). (V 153/83, mass n 424975; (V 1537/81, mass n 412195; (contra 5298/83, mass n 430206; (contra 5044/83, mass n 429914; (contra 3736/81, mass n 414373; (contra 3730/78, mass n 393250).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)