Sez. 6, Sentenza n. 4921 del 09/12/1994 Cc. (dep. 21/02/1995) Rv. 200886 - 01
Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) | Provvedimenti concernenti i permessi di colloquio ai detenuti - Impugnabilità - Esclusione.
Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività)
I permessi di colloquio sono provvedimenti di natura amministrativa che attengono alla regolamentazione della vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari nonché talvolta, anche alla tutela del segreto concernente indagini in corso. Contro i provvedimenti che li concernono, di qualsiasi tipo, non è previsto né dal codice di rito né dalla legge penitenziaria né dal relativo regolamento alcun mezzo di gravame, sicché, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, essi sono inoppugnabili. Non è dato per essi il ricorso per cassazione sotto il profilo della loro pertinenza alla libertà personale poiché questa non viene toccata dai relativi provvedimenti, né possono essere considerati atti abnormi, come tali, immediatamente ricorribili, appunto, per la loro natura amministrativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)