diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2222 del 07/04/2000 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 216486 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Provvedimenti concernenti i permessi di colloquio ai detenuti - Impugnabilità - Mezzi previsti dal codice di procedura penale - Esclusione - Mezzi previsti dall'ordinamento amministrativo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216486-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Il provvedimento relativo ai permessi di colloquio del soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere non ha natura giurisdizionale ma amministrativa poiché non incide sulla libertà personale ma attiene alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto; esso pertanto, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabile con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)