Sez. 5, Sentenza n. 23579 del 15/05/2013 Cc. (dep. 30/05/2013) Rv. 255343 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di straniero che non conosca la lingua italiana - Traduzione della ordinanza di emissione della misura da parte di giudice dichiaratosi incompetente - Omessa traduzione della ordinanza successiva - Conseguenze.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE
L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero che non conosca la lingua italiana sussiste anche nel caso di ordinanza cautelare disposta a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale. (Nella specie, la S.C. ha precisato che l'omessa traduzione comporta la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento non tradotto, ai fini della traduzione e della sua notifica all'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)