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Sez. 1, Sentenza n. 20768 del 23/02/2018 Cc. (dep. 10/05/2018) Rv. 272835 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione - Traduzione per lo straniero alloglotta - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272835-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di esecuzione della pena, la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell'ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l'atto in modo conforme al modello legale, ma l'invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando invece autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)