Sez. 3, Sentenza n. 2256 del 26/07/1974 (Rv. 370613 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - ANNULLABILITA NEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE MESI - TRANSAZIONI E RINUNCE ALLA PROROGA LEGALE INTERVENUTE IN DATA ANTERIORE - APPLICABILITA DI DETTA NORMA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - ANNULLABILITA NEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE MESI - TRANSAZIONI E RINUNCE ALLA PROROGA LEGALE INTERVENUTE IN DATA ANTERIORE - APPLICABILITA DI DETTA NORMA - ESCLUSIONE.*
La nuova norma si applica, in veste di diritto sopravvenuto, solo quando provvede a disciplinare gli effetti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, non gia quando essa condurrebbe a disconoscere validita ed efficacia ad un atto che, secondo la legge del tempo, sia NATO perfettamente valido ed efficace; non e pertanto applicabile alle anteriori transazioni e rinunce alla proroga legale di contratti agrari(le quali restano pertanto soggette al regime di invalidazione del diritto comune), la norma dell'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11, la quale commina l'annullabilita, da farsi valere nel termine di decadenza di tre mesi, delle transazioni e rinunce non espresse davanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)