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Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979 (Rv. 396958 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DOMANDE RICOLLEGABILI ALL'AMBITO DELLA LITE ORIGINARIA - PROPONIBILITA - PROCURA PER PROMUOVERE AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DA ANIMALE - CHIAMATA IN CAUSA DEL CUSTODE DI FATTO DELL'ANIMALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396958-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DOMANDE RICOLLEGABILI ALL'AMBITO DELLA LITE ORIGINARIA - PROPONIBILITA - PROCURA PER PROMUOVERE AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DA ANIMALE - CHIAMATA IN CAUSA DEL CUSTODE DI FATTO DELL'ANIMALE - INCLUSIONE.*

Il mandato ad litem attribuisce al procuratore la facolta di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili allo originario oggetto del giudizio, mentre resta escluso dal potere del procuratore l'atto con cui si introduca una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria. Quest'ultima ipotesi non si verifica - e pertanto non occorre il conferimento di una nuova procura - allorquando l'Azione di risarcimento del danno cagionato da animale, esercitata contro il proprietario, venga estesa mediante la chiamata in causa del custode, di fatto, dell'animale, poiche questa chiamata in causa, fondata sullo stesso titolo e avente lo stesso oggetto della domanda principale, non esorbita dalla causa originaria. (Conf 3930/77, mass n 387625).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)