Sez. 3, Sentenza n. 3930 del 08/09/1977 (Rv. 387625 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE NEL GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DI DANNI DA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ESCLUSIONE - LIMITI - RILASCIO DELLA PROCURA IN CALCE ALLA COMPARSA DI RISPOSTA CONTENENTE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA DELL'ASSICURATORE - CONFERIMENTO DEL RELATIVO POTERE AL DIFENSORE - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE NEL GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DI DANNI DA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ESCLUSIONE - LIMITI - RILASCIO DELLA PROCURA IN CALCE ALLA COMPARSA DI RISPOSTA CONTENENTE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA DELL'ASSICURATORE - CONFERIMENTO DEL RELATIVO POTERE AL DIFENSORE - CONFIGURABILITA.*
Il mandato ad litem attribuisce al procuratore la facolta di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto del giudizio, mentre resta escluso dal potere del procuratore l'atto col quale si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria, come, ad esempio, la chiamata in garanzia dell'assicuratore nel giudizio di risarcimento di danni da responsabilita extracontrattuale, sempreche non risulti la prova che la parte, nel rilasciare la procura, abbia inteso autorizzare il suo difensore a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. Tale prova deve ritenersi raggiunta quando la procura al difensore risulti rilasciata in calce alla comparsa di risposta in cui e formulata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. (Conf 1136/77, mass n 384787; (Conf 2107/68, mass n 334061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)