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Sez. 3, Sentenza n. 5092 del 11/06/1987 (Rv. 453690 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE NEL GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DEI DANNI DA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453690-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE NEL GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DEI DANNI DA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il mandato ad litem attribuisce al procuratore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto del giudizio, mentre resta escluso dal potere del procuratore l'atto col quale si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria, come, ad esempio, la chiamata in garanzia dell'assicuratore nel giudizio di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale, sempre che non risulti la prova che la parte, nel rilasciare la procura, abbia inteso autorizzare il suo difensore a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. (V 5650/80, mass n 409497; (V 4966/78, mass n 394702; (Conf 5151/83, mass n 430016; (Conf 778/79, mass n 396958; (Conf 4822/79, mass n 401439; (Conf 2729/79, mass n 399043; (Conf 3930/77, mass n 387625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)