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Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 (Rv. 571878 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Nuove eccezioni di produzione documentale di controparte - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571878-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Come l'attore può, ai sensi della prima parte del quarto comma dell'art. 183 cod. proc. civ., proporre - senza incorrere in preclusioni - domande ed eccezioni nuove solamente in conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto prospettanti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione, deve ritenersi che, secondo un'interpretazione in armonia con i precetti costituzionali e con il rispetto del principio fondamentale del contraddittorio, sia analogamente ammissibile la formulazione di nuove eccezioni da una delle parti sollevate, pur se scaduto il termine di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., in conseguenza della produzione documentale effettuata della controparte, all'esito della quale rimanga introdotta una situazione diversa rispetto a quella emergente dagli originari scritti difensivi della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)