Sez. 3, Sentenza n. 2973 del 12/03/1993 (Rv. 481369 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) | Estensione al pregiudizio derivante dalla rinuncia a stipulare un contratto diverso - Condizioni.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto)
La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 cod. civ., coprendo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinuncie a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)