Sez. L, Sentenza n. 6134 del 12/05/2000 (Rv. 536468 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Nozione - Conseguimento da parte dell'apprendista della capacità tecnica necessaria per diventare lavoratore qualificato - Finalità del rapporto - Correlativa esigenza dello svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia dell'attività di insegnamento da parte del lavoratore - Sussistenza - Conseguenze - Interruzioni del rapporto - Computabilità nel periodo di apprendistato - Interruzioni del rapporto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
L'apprendistato, secondo la stessa definizione data dall'art. 2 della legge n. 25 del 1955, è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l'apprendimento dell'allievo. Ne consegue che dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore (come i giorni di assenza per malattia) sia che dipendano da comprovate esigenze produttive dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)