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Sez. L, Sentenza n. 11482 del 01/08/2002 (Rv. 556532 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Nozione - Conseguimento da parte dell'apprendista della capacità tecnica necessaria per diventare lavoratore qualificato - Finalità del rapporto - Correlate esigenze di svolgimento effettivo sia della prestazione di lavoro da parte del dipendente sia dell'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Modulazione da parte del datore di lavoro della prestazione dell'apprendista e dell'addestramento pratico in relazione alle esigenze dell'organizzazione aziendale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556532-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo consentito a quest'ultimo di modulare la prestazione dell'apprendista e l'addestramento pratico in relazione alle concrete esigenze dell'organizzazione aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)