Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 24/02/1982 (Rv. 419022 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - AMMISSIONE DI ULTERIORI MEZZI PROBATORI RICHIESTI DALLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RICHIAMO E DISCUSSIONE ANALITICA DI TUTTE LE PROVE ACQUISITE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - AMMISSIONE DI ULTERIORI MEZZI PROBATORI RICHIESTI DALLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - RICHIAMO E DISCUSSIONE ANALITICA DI TUTTE LE PROVE ACQUISITE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il giudice del merito nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali ex art. 116 cod. proc. civ., non è tenuto a dare ingresso a ulteriore istruttoria richiesta dalle parti, quando, in base agli elementi probatori già acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare; né è tenuto a richiamare e discutere analiticamente tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che proceda a una valutazione anche complessiva e sintetica del materiale probatorio sottoposto al suo esame, sempreché da quella valutazione risultino individuati gli elementi ritenuti più attendibili e idonei ai fini della decisione, ed emerga, altresì, la certezza che nel momento formativo del proprio convincimento il giudice abbia tenuto presenti anche gli altri elementi che, in contrasto con i primi, avrebbero potuto sorreggere una diversa decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)