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Sez. 2, Sentenza n. 4376 del 04/08/1982 (Rv. 422359 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - LIMITAZIONE DEI MEZZI RICHIESTI O RIGETTO DELLA DOMANDA RELATIVA - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422359-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - LIMITAZIONE DEI MEZZI RICHIESTI O RIGETTO DELLA DOMANDA RELATIVA - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE.*

Il giudice del merito non è tenuto a disporre i mezzi istruttori richiesti dalla parte, quando, in base agli elementi acquisiti al processo, ancorché solo di carattere presuntivo, si sia formato un convincimento contrario a quello dell'istante, né deve respingere espressamente tale richiesta, se la superfluità dell'attività istruttoria invocata possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata. (V 1142/82, mass n 419022; (V 1132/81, mass n 411694; (V 27/80, mass n 403391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)