Sez. L, Sentenza n. 13975 del 13/12/1999 (Rv. 532118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Quietanza liberatoria - Rinuncia ad ogni altro diritto - Tacita acquiescenza al licenziamento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La quietanza liberatoria a saldo, rilasciata dal lavoratore nel riscuotere la liquidazione di fine rapporto, con la formula di rinuncia ad ogni altro diritto, atteso il suo normale contenuto di dichiarazione di scienza, priva di qualsiasi effetto negoziale, non può da sola significare tacita acquiescenza al licenziamento e rinunzia ad impugnarlo, se ritenuto illegittimo, ove non concorrano circostanze idonee a dimostrare la sicura volontà del lavoratore di accettare l'atto risolutivo del rapporto di lavoro; né tale dichiarazione è soggetta all'impugnazione da parte del lavoratore nel termine di decadenza previsto dall'art. 2113 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)