Sez. L, Sentenza n. 157 del 14/01/1986 (Rv. 443800 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - TACITA ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO E RINUNZIA AD IMPUGNARLO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - TACITA ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO E RINUNZIA AD IMPUGNARLO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La quietanza liberatoria a saldo rilasciata dal lavoratore nel riscuotere la liquidazione di fine rapporto, con la formula di rinuncia ad ogni altro diritto, atteso il suo normale contenuto dichiarazione di scienza, priva di effetto negoziale, non può da sola significare tacita acquiescenza al licenziamento e rinunzia ad impugnarlo, se ritenuto illegittimo, ove non concorrano circostanze idonee a dimostrare la sicura volontà del lavoratore di accettare l'atto risolutivo del rapporto di lavoro. (V 2157/85, mass n 440034; (V 6430/80, mass n 410193; (V 4952/77, mass n 388557).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)